Art. 117
RegolamentoSez. II

Art. 117

41 / 144
In vigore dal 25 ott 1907
La cognizione dei fatti e l'applicazione delle pene entro i limiti della misura stabilita competono: 1° agli ingegneri capi del genio civile; 2° agli ispettori superiori del genio civile 3° al Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-117