Art. 114
RegolamentoSez. II

Art. 114

38 / 144
In vigore dal 25 ott 1907
Le pene applicabili ai custodi idraulici sono; l° la censura; 2° la sospensione dallo stipendio; 3° la sospensione dallo stipendio e dal servizio; 4° la dispensa dal servizio; 5° la destituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-114