Art. 106
RegolamentoSez. III

Art. 106

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In vigore dal 25 ott 1907
Gli ingegneri capi non potranno assumere manovratori od osservatori se non dopo che, per riconosciuto bisogno, ne abbiano riportato l'autorizzazione dal Ministero; il quale determinerà, entro i limiti fissati nell'articolo precedente, la retribuzione da corrispondersi.
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