Art. 98
RegolamentoSez. II§ 1

Art. 98

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In vigore dal 25 ott 1907
A termini della legge 8 luglio 1904, n. 367, i guardiani idraulici sono in numero di 730, distribuiti in due classi, e cioè: n. 340 di 1ª classe col salario annuo di L. 720; n. 390 di 2ª classe col salario annuo di L. 660. Il passaggio dalla 2ª alla 1ª classe si consegue per anzianità di servizio, salvo i casi di sospensione, ritardo di decorrenza e di esclusione dalla promozione, previsti dagli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-98