Regolamento›Capo VIII
Art. 55
In vigore dal 8 mar 1901
Ai medici condotti ed alle levatrici condotte, comunali e consorziali, saranno applicabili con decreto del Prefetto e su proposta del medico provinciale, ai termini dell', lettera h, della legge, i provvedimenti disciplinari della censura e della sospensione per i motivi e nei modi previsti dagli e seguenti del presente Regolamento; eccezione fatta del caso previsto dall', n. 3, e senza pregiudizio dei rapporti fra Comuni o consorzi e sanitari.
Quando poi i sanitari anzidetti dopo due sospensioni persistano nelle medesime mancanze o trascurino i loro doveri fino al punto da occasionare diffusione di malattie infettive o altro grave danno alla pubblica salute, il Prefetto sopra motivato rapporto del medico provinciale inviterà il Consiglio comunale a procedere al licenziamento, prefiggendo all'uopo un termine perentorio, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto d'ufficio giusta la legge comunale e provinciale.
Con lo stesso decreto che pronuncia la pena disciplinare della revoca o della sospensione dall'ufficio, il Prefetto, udito il medico provinciale, provvederà perché il servizio sanitario non abbia a subire interruzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-55