Regolamento›Capo VIII
Art. 56
In vigore dal 8 mar 1901
Le deliberazioni di licenziamento dei medici condotti da parte dei Consigli comunali e dei Collegi consorziali saranno notificate in copia agl'interessati per mezzo di un messo comunale che dell'eseguita notificazione rilascierà apposito certificato. Le copie della deliberazione da trasmettersi al Prefetto dovranno indicare il giorno nel quale fu eseguita la notificazione.
Pei reclami al Prefetto contro dette deliberazioni sarà osservato il termine indicato dall'art. 298 della legge comunale e provinciale.
Il Prefetto prima di provvedere sui reclami udrà il parere del Consiglio provinciale sanitario; ed avanti a questo il sanitario punito potrà presentare le proprie discolpe per iscritto o verbalmente.
Alle parti dovrà preannunziarsi, a cura del Prefetto ed almeno 15 giorni prima, la seduta del Consiglio provinciale sanitario nella quale si tratterà del reclamo.
Pei ricorsi al Ministro dell'Interno contro i provvedimenti del Prefetto sarà osservato il termine stabilito nella prima parte dell'art. 298 della legge comunale e provinciale.
Storico versioni
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