RegolamentoCapo VIII

Art. 53

In vigore dal 8 mar 1901
Le convenzioni regolatrici dei consorzi di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica dovranno indicare: a) le condizioni dalle quali è regolato il servizio sanitario consorziale ed, ove occorra, quanto è prescritto dall'; b) lo stipendio fissato al sanitario e la quota dovuta da ciascun Comune; c) il luogo nel quale il medico e la levatrice dovranno fissare la propria residenza; d) i diritti e doveri di tali sanitari in ciascun Comune; e) le altre condizioni che ogni Comune reputa necessarie per assicurare il servizio nel rispettivo territorio; f) il numero complessivo dei delegati costituenti la rappresentanza consorziale ed il numero di quelli che ogni Consiglio comunale elegge. Nelle convenzioni sarà altresì stabilito, che l' della legge è applicabile ai medici consorziali limitatamente alla durata del consorzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-53

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