Regolamento›Capo VIII
Art. 53
In vigore dal 8 mar 1901
Le convenzioni regolatrici dei consorzi di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica dovranno indicare:
a) le condizioni dalle quali è regolato il servizio sanitario consorziale ed, ove occorra, quanto è prescritto dall';
b) lo stipendio fissato al sanitario e la quota dovuta da ciascun Comune;
c) il luogo nel quale il medico e la levatrice dovranno fissare la propria residenza;
d) i diritti e doveri di tali sanitari in ciascun Comune;
e) le altre condizioni che ogni Comune reputa necessarie per assicurare il servizio nel rispettivo territorio;
f) il numero complessivo dei delegati costituenti la rappresentanza consorziale ed il numero di quelli che ogni Consiglio comunale elegge.
Nelle convenzioni sarà altresì stabilito, che l' della legge è applicabile ai medici consorziali limitatamente alla durata del consorzio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-53