RegolamentoCapo VIII

Art. 54

In vigore dal 8 mar 1901
La Giunta comunale di ogni Comune deve compilare l'elenco dei poveri ammessi all'assistenza e cura gratuita, e rilasciarlo al medico chirurgo condotto ed alla levatrice condotta. Ogni anno l'elenco verrà riveduto e le variazioni introdottevi saranno comunicate ai sanitari interessati.
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