Regolamento›Capo VIII
Art. 51
In vigore dal 8 mar 1901
I consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del Comune capoluogo di mandamento, ovvero del Comune più popolato fra gli associati.
Al collegio dei delegati rappresentanti il consorzio, potranno anche aggregarsi altre persone da nominarsi dai rispettivi Consigli.
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