Regolamento›Capo VIII
Art. 46
In vigore dal 8 mar 1901
Contro le deliberazioni dei Consigli comunali che determinano il numero dei medici e delle levatrici da stipendiarsi in ogni Comune per il servizio dei poveri, è ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio di Stato.
Contro le altre deliberazioni che nei Comuni divisi in frazioni determinano in quale di esse debbono avere la loro residenza il medico od i medici e la levatrice o le levatrici comunali, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio provinciale sanitario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-46