Regolamento›Capo VIII
Art. 49
In vigore dal 8 mar 1901
In caso di rifiuto da parte dei Comuni ad ottemperare alle prescrizioni dell' della legge, provvederà il Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di Sanità e la Giunta provinciale amministrativa.
Al Prefetto, osservata la stessa procedura spetterà anche di statuire su qualunque proposta di modificazione o scioglimento dei consorzi stessi siano essi stati costituiti volontariamente o d'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-49