Regolamento›Capo VIII
Art. 50
In vigore dal 8 mar 1901
Se il consorzio ha luogo fra Comuni vicini, appartenenti a Provincia diversa, la convenzione di cui all' della legge sarà approvata, sentiti i rispettivi Consigli provinciali di Sanità, dal Prefetto della Provincia della quale fanno parte il Comune o i Comuni che da solo, o presi insieme, paghino una quota maggiore della metà dello stipendio del medico consorziale.
Alla stessa Autorità, sentiti i rispettivi Consigli provinciali di Sanità e le rispettive Giunte amministrative, spetta pure provvedere per la costituzione d'ufficio e per le modificazioni e scioglimenti dei consorzi fra Comuni di Provincie diverse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-50