Regolamento›Capo VIII
Art. 47
In vigore dal 8 mar 1901
I capitolati di servizio dei sanitari comunali devono contenere:
a) il numero totale della popolazione del Comune;
b) l'indicazione dei villaggi e frazioni di Comune, non che l'estensione della parte piana e montuosa del medesimo;
c) l'enunciazione degli obblighi dei sanitari e le altre indicazioni necessarie a precisare le condizioni del loro servizio;
d) il numero approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita e la indicazione della quota di stipendio relativo al servizio per i poveri stessi quando trattisi di condotta per la generalità degli abitanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-47