RegolamentoCapo VIII

Art. 47

In vigore dal 8 mar 1901
I capitolati di servizio dei sanitari comunali devono contenere: a) il numero totale della popolazione del Comune; b) l'indicazione dei villaggi e frazioni di Comune, non che l'estensione della parte piana e montuosa del medesimo; c) l'enunciazione degli obblighi dei sanitari e le altre indicazioni necessarie a precisare le condizioni del loro servizio; d) il numero approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita e la indicazione della quota di stipendio relativo al servizio per i poveri stessi quando trattisi di condotta per la generalità degli abitanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-47

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