Regolamento›Capo IX
Art. 59
In vigore dal 8 mar 1901
I veterinari che devono coadiuvare il veterinario provinciale, sono designati dal Prefetto su proposta dello stesso veterinario, udito il Consiglio provinciale di Sanità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-59