Regolamento›Capo IX
Art. 60
In vigore dal 8 mar 1901
Il veterinario provinciale è addetto all'ufficio del medico provinciale, come ispettore pel ramo zooiatrico. Egli:
a) riceve le denunzie dei veterinari comunali e dei liberi esercenti;
b) raccoglie e coordina i dati statistici riguardanti il bestiame;
c) informa il Prefetto, o per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella Provincia.
Le ispezioni di cui è parola nell' della legge, saranno fatte in seguito ad autorizzazione del Prefetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-60