RegolamentoCapo IX

Art. 60

In vigore dal 8 mar 1901
Il veterinario provinciale è addetto all'ufficio del medico provinciale, come ispettore pel ramo zooiatrico. Egli: a) riceve le denunzie dei veterinari comunali e dei liberi esercenti; b) raccoglie e coordina i dati statistici riguardanti il bestiame; c) informa il Prefetto, o per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella Provincia. Le ispezioni di cui è parola nell' della legge, saranno fatte in seguito ad autorizzazione del Prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-60

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