RegolamentoTitolo II

Art. 65

In vigore dal 8 mar 1901
I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendano esercitare abitualmente in un Comune la loro professione dovranno far registrare il loro diploma presso l'Ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno presa residenza. Di ogni registrazione di diploma sarà dal Sindaco trasmessa notizia al Prefetto che, farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo. In ogni Ufficio sanitario provinciale dovrà esser tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia. I sanitari che intendono esercitare, anche temporaneamente, in un Comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno presentare all'Autorità comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dall' della legge. Ogni Comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibili al pubblico ad ogni richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo