Regolamento›Titolo II
Art. 67
In vigore dal 8 mar 1901
Contravvengono al disposto dell' della legge, gli esercenti professioni sanitarie i quali fanno prescrizioni terapeutiche ed operazioni manuali o chirurgiche a cui non sono abilitati dal rispettivo diploma.
Un regolamento speciale sul servizio ostetrico determinerà quali siano le prescrizioni e le operazioni permesse alle levatrici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-67