RegolamentoTitolo II

Art. 66

In vigore dal 8 mar 1901
I Prefetti devono pubblicare e trasmettere al Ministero dell'Interno ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco degli esercenti professioni sanitarie nella Provincia, e mandare il nome degli esercenti locali a ciascun Comune da comunicarsi alle farmacie del luogo.
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