Regolamento›Titolo II
Art. 66
In vigore dal 8 mar 1901
I Prefetti devono pubblicare e trasmettere al Ministero dell'Interno ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco degli esercenti professioni sanitarie nella Provincia, e mandare il nome degli esercenti locali a ciascun Comune da comunicarsi alle farmacie del luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-66