Regolamento›Capo IX
Art. 63
In vigore dal 8 mar 1901
I Comuni o consorzi di Comuni che stipendiano un veterinario dovranno imporgli, oltre all'assistenza zooiatrica, i seguenti obblighi:
a) della vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame e la denunzia di ogni caso di malattia infettiva, nonché l'esecuzione dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione;
b) dell'accertamento della causa di morte, accidentale o per malattia, degli animali per determinare a seconda dei regolamenti l'uso o la distruzione delle carni;
c) della vigilanza sull'igiene delle stalle e sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte;
d) dell'ispezione degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione, nonché delle carni macellate e degli spacci delle medesime;
e) della compilazione di un rapporto annuale sullo stato sanitario del bestiame, sui provvedimenti adottati durante l'anno e su quanto possa ritenere opportuno per l'incremento e il miglioramento delle razze.
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