Regolamento›Capo IV
Art. 23
In vigore dal 8 mar 1901
Il medico circondariale:
a) riceve dagli ufficiali sanitari comunali le informazioni dirette al medico provinciale, al quale le trasmette con le proprie osservazioni;
b) propone al Sottoprefetto i provvedimenti d'urgenza e ne cura l'esecuzione, informandone immediatamente il medico provinciale;
c) eseguisce le ispezioni di cui è incaricato dal Sottoprefetto, presso il quale esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal medico provinciale, con l'approvazione del Prefetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-23