Regolamento›Capo IV
Art. 18
In vigore dal 8 mar 1901
I medici provinciali sono nominati per decreto Reale, in seguito a concorso:
a) per titoli;
b) per esame e titoli.
Non potrà mai provvedersi per soli titoli a più di un sesto dei posti disponibili.
Per essere ammessi a tale concorso gli aspiranti dovranno provare di aver ottenuta la laurea da non meno di 5 anni e di non avere oltrepassato il 45° anno di età.
L'esame consterà di prove pratiche, scritte ed orali secondo le norme ed i programmi stabiliti da apposito regolamento, nel quale saranno indicate anche le norme per la valutazione dei titoli.
Il giudizio è deferito ad una Commissione composta d'un Consigliere di Stato presidente, di un membro del Consiglio Superiore di Sanità, del Capo dell'Ufficio sanitario presso il Ministero dell'Interno e di due professori d'università.
Storico versioni
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