RegolamentoCapo III

Art. 14

In vigore dal 8 mar 1901
Per la legalità dell'adunanza del Consiglio provincile di Sanità è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Nei casi di seconda convocazione l'adunanza è valida col solo intervento di quattro Consiglieri oltre il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-14

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