Regolamento›Capo III
Art. 14
In vigore dal 8 mar 1901
Per la legalità dell'adunanza del Consiglio provincile di Sanità è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.
Nei casi di seconda convocazione l'adunanza è valida col solo intervento di quattro Consiglieri oltre il Presidente.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.
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