RegolamentoCapo II

Art. 9

In vigore dal 8 mar 1901
I verbali di ciascuna adunanza, compilati dal Segretario del Consiglio, dovranno esser letti ed approvati nell'adunanza successiva. Il verbale dell'ultima seduta d'ogni sessione sarà approvato dal solo Presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva; nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni cui possa dar luogo. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta. I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto e il numero dei voti per ciascuna deliberazione, e saranno firmati dal Presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-9

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