Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 8 mar 1901
Il Consiglio Superiore di Sanità ed i Consigli provinciali sanitari possono proporre, rispettivamente, al Ministro dell'Interno od ai Prefetti di chiamare nelle loro adunanze, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza, che però non avranno voto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-4