Regolamento›Capo II
Art. 8
In vigore dal 8 mar 1901
Nella prima seduta di ogni sessione ordinaria, il Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero informerà il Consiglio:
1° sullo stato sanitario delle varie Provincie del Regno nel semestre;
2° sulle notizie dello stato sanitario all' estero pervenute al Ministero, delle quali convenga tener conto per la tutela della salute nel Regno;
3° sui risultati delle inchieste e degli studi intrapresi dall'Ufficio sanitario del Ministero, sia di propria iniziativa, sia a proposta del Consiglio;
4° sui provvedimenti più importanti presi dal Ministero dell'Interno, riguardo all'igiene o alla sanità;
5° sui miglioramenti igienici compiuti od avviati nei vari Comuni.
La relazione sarà discussa dal Consiglio, il quale farà le proposte riputate opportune.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-8