Regolamento›Capo II
Art. 5
In vigore dal 8 mar 1901
Il Consiglio Superiore di Sanità corrisponde per mezzo del suo Presidente, esclusivamente col Ministro dell'Interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-5