Regolamento›Capo II
Art. 7
In vigore dal 8 mar 1901
Il Consiglio Superiore di Sanità si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di aprile ed ottobre; straordinariamente tutte le volte che il Ministro crederà di convocarlo.
Per la legalità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio, salvo nei casi pei quali l' della legge dispone diversamente.
Nell'avviso di convocazione saranno indicati gli affari sui quali il Ministro chiede il parere del Consiglio. Il Presidente però ha facoltà di aggiungere all'ordine del giorno altri affari che abbiano carattere d'urgenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-7