Regolamento›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 8 mar 1901
I Ministri della Guerra e della Marina, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, devono uniformarsi alle istruzioni del Ministro dell'Interno; salvo le competenze ad essi attribuite da leggi e regolamenti speciali, in ordine al servizio sanitario dell'esercito e dell'armata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-2