Regolamento›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 8 mar 1901
Regolamento generale sanitario
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L'Ufficio sanitario presso il Ministero dell'Interno veglia sulle condizioni dell'igiene e della sanità pubblica nel Regno: propone al Ministro i provvedimenti necessari alla loro tutela e ne invigila l'esecuzione: istruisce gli affari sui quali debba essere udito il Consiglio Superiore di Sanità e ne presenta al Consiglio stesso le relazioni: cura la esecuzione dei voti e delle risoluzioni adottate dal medesimo Consiglio e ne dà comunicazione agli altri uffici in quanto sia necessario: dà il proprio parere quando sia richiesto da leggi e da regolamenti.
L'Ufficio sanitario è diretto da un medico ed è costituito da impiegati tecnici (medici) e da impiegati amministrativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-1