Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 8 mar 1901
I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria si valgono dei Medici provinciali, dei circondariali, dove esistono, e degli ufficiali sanitari comunali.
Possono anche, ove ne riconoscano la necessità, delegare altro personale tecnico, proposto dai funzionari anzidetti, affinché coadiuvi temporaneamente i funzionari stessi nella esecuzione delle misure di profilassi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-3