Regolamento›Capo III
Art. 11
In vigore dal 8 mar 1901
Nella scelta dei componenti i Consigli provinciali di Sanità, avranno la preferenza gl'insegnanti universitari d'igiene o di una delle materie indicate negli ed 8 della legge e i cultori più noti delle stesse discipline.
Saranno esclusi dalla conferma nell'ufficio i membri dei Consigli provinciali di Sanità che nel triennio antecedente abbiano mancato senza giustificato motivo a due consecutive sessioni ordinarie del Consiglio od abbiano nell'intero triennio mancato a più della metà delle sedute tenutesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-11