RegolamentoCapo III

Art. 13

In vigore dal 8 mar 1901
Nella prima seduta di ogni sessione, il medico provinciale informerà il Consiglio: 1° sullo stato sanitario della Provincia e sui principali provvedimenti che sono stati adottati circa l'igiene e la sanità pubblica; 2° sulle notizie dello stato sanitario all'estero pervenute dal Ministero e delle quali convenga tener conto per la tutela della salute nella Provincia; 3° sui miglioramenti igienici compiuti od avviati nei vari Comuni. Si annuncieranno inoltre le proposte indicate nell' della legge, le quali, ove richiedessero votazione, saranno poste dal Presidente all'ordine del giorno in una seduta successiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-13

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