Regolamento›Capo IV
Art. 19
In vigore dal 8 mar 1901
I medici provinciali sono di quattro classi, con lo stipendio che verrà indicato in apposito ruolo organico.
Le promozioni avranno luogo per merito e per anzianità, sentito l'avviso del Consiglio superiore di Sanità, secondo le norme che saranno stabilite dal sopraccennato regolamento.
I medici provinciali per grado e per onori, secondo lo stipendio che godono, sono parificati ai Consiglieri di Prefettura.
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