Regolamento›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 8 mar 1901
Il medico membro del Consiglio provinciale sanitario, al quale nel caso contemplato dall'articolo 10 terzo capoverso della legge, potranno affidarsi le funzioni di medico provinciale, verrà designato per decreto del Ministro dell'Interno preferibilmente fra quelli residenti nel capoluogo della provincia e più idonei a dette funzioni per competenza speciale nell'igiene pubblica, per autorità morale e per uffici esercitati presso l'Amministrazione sanitaria.
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