Regolamento›Capo IV
Art. 22
In vigore dal 8 mar 1901
Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell' della legge, i medici circondariali sono designati con decreto ministeriale, su proposta del Prefetto, udito il parere del Consiglio provinciale di Sanità, preferibilmente tra i medici residenti nel capoluogo del circondario che hanno maggior competenza nella pubblica igiene.
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