Regolamento›Capo V
Art. 27
In vigore dal 8 mar 1901
À termini dell', lettera h, della legge si possono adottare contro i titolari e gli incaricati delle funzioni di ufficiale sanitario comunale, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dalle funzioni e dall'indennità insieme o dall'indennità soltanto;
c) la revoca.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-27