Regolamento›Capo V
Art. 28
In vigore dal 8 mar 1901
La censura consiste in una dichiarazione delle mancanze commesse e del biasimo meritato.
Si fa luogo alla censura per i seguenti motivi: negligenza, mancanze in servizio, assenza non giustificata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-28