Regolamento›Capo V
Art. 31
In vigore dal 8 mar 1901
Il Prefetto deve contestare all'interessato, con atto formalmente notificato dal messo comunale, i fatti per cui è promossa l'azione disciplinare, assegnandogli un termine perentorio per giustificarsi.
L'interessato ha diritto di presentare al Consiglio provinciale di Sanità le sue discolpe in iscritto, e, se crede, anche verbalmente.
A tale scopo gli sarà comunicata con preavviso di 15 giorni la data della seduta del Consiglio in cui saranno esaminate le accuse.
Storico versioni
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