RegolamentoCapo V

Art. 32

In vigore dal 8 mar 1901
Il decreto del Prefetto, col quale si infliggono punizioni disciplinari, sarà sempre motivato, e contro il medesimo è ammesso, nei trenta giorni dall'avvenuta notificazione, ricorso al Ministro dell'Interno il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. In casi d'urgenza il Prefetto può sempre applicare la sospensione salvo ad uniformarsi poscia al disposto dell'articolo precedente. La censura si farà dal Sindaco per incarico del Prefetto, e dovrà risultare da apposito verbale.
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