Regolamento›Capo VI
Art. 36
In vigore dal 8 mar 1901
La pianta del personale addetto a quei Laboratori, i gradi, le classi e gli stipendi dei funzionari, sono stabiliti da apposito ruolo organico.
Ai capi dei Laboratori della sanità sono applicabili le disposizioni dei RR. decreti 31 dicembre 1876, n. 3617 (serie 2ª), 29 gennaio 1880, n. 5539 (serie 2ª) e 5 maggio 1887 n. 4499 (serie 3ª).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-36