Regolamento›Capo VI
Art. 35
In vigore dal 8 mar 1901
I capi dei Laboratori della Sanità pubblica ed i coadiutori sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per titoli.
Gli assistenti sono nominati con decreto Ministeriale in seguito a concorso per titoli e per esame, ma la loro nomina è soggetta a conferma annuale su proposta dei singoli capi di Laboratorio, di accordo col capo dell'Ufficio sanitario al Ministero.
Le conferme non potranuo eccedere il numero di sei.
La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di capi di Laboratorio, di coadiutori e di assistenti sarà composta di un membro del Consiglio Superiore di Sanità, del capo dell'Ufficio sanitario del Ministero e di tre professori di Università.
Gli incarichi temporanei per vacanze di posti son conferiti a persone che hanno i titoli necessari per essere ammesse al concorso, su parere conforme del Consiglio Superiore di Sanità.
Storico versioni
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