Regolamento›Capo VI
Art. 38
In vigore dal 8 mar 1901
È in facoltà del Ministro di ammettere nei Laboratori della Sanità pubblica, a scopi di perfezionamento, funzionari sanitari delle Amministrazioni civili e delle militari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-38