Regolamento›Capo VI
Art. 37
In vigore dal 8 mar 1901
Ciascun capo di Laboratorio della Sanità pubblica:
a) vigila il regolare funzionamento del Laboratorio sia nella parte tecnica, sia nella parte disciplinare e a lui sono affidate la custodia e conservazione del macchinario, dei preparati ed in genere di tutta la dotazione scientifica;
b) propone al Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero tutti i provvedimenti che ritiene necessari per il buon ordine e il vantaggio dei Laboratori; ed è tenuto a riferirgli immediatamente quelli che adotta d'urgenza;
c) corrisponde esclusivamente col capo dell'Ufficio sanitario del Ministero e cura sotto la propria responsabilità, che siano eseguiti con esattezza e sollecitudine gli studi, le indagini e le ricerche commessegli da quell'Ufficio, vuoi d'iniziativa sua, vuoi a richiesta del Consiglio Superiore di Sanità o di altri Ministeri ed Uffici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-37