Regolamento›Capo VI
Art. 34
In vigore dal 8 mar 1901
I Laboratori della Sanità pubblica presso il Ministero dell'Interno sono parte integrante dell'Ufficio sanitario del Ministero.
I capi dei Laboratori dipendono direttamente dal capo dell'Ufficio sanitario del Ministero.
Nessuna innovazione potrà essere decretata al loro ordinamento, se non sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-34