Regolamento›Capo V
Art. 33
In vigore dal 8 mar 1901
Nei Comuni, in cui non siano altri liberi esercenti all'infuori del medico condotto, e questo sia revocato o sospeso dalla carica di ufficiale sanitario, le funzioni inerenti a tal carica saranno, per decreto del Prefetto, affidate all'ufficiale sanitario del comune più vicino, a beneficio del quale andranno le indennità che erano corrisposte all'Ufficiale revocato o sospeso.
Nondimeno, quando le circostanze lo richiedano, il Prefetto, udito il medico provinciale, potrà provvedere altrimenti al servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-33