RegolamentoCapo V

Art. 29

In vigore dal 8 mar 1901
La sospensione dalle funzioni e dalla indennità insieme, o dall'indennità soltanto non può essere applicata per meno di quindici giorni, nè per più di tre mesi. Danno luogo a sospensione le seguenti cause: 1° nuove mancanze dopo due censure; 2° abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri od assenza non giustificata dall'ufficio; 3° atti od abitudini che compromettano il decoro dell'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-29

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