Regolamento›Capo V
Art. 29
In vigore dal 8 mar 1901
La sospensione dalle funzioni e dalla indennità insieme, o dall'indennità soltanto non può essere applicata per meno di quindici giorni, nè per più di tre mesi.
Danno luogo a sospensione le seguenti cause:
1° nuove mancanze dopo due censure;
2° abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri od assenza non giustificata dall'ufficio;
3° atti od abitudini che compromettano il decoro dell'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-29