Regolamento›Capo V
Art. 25
In vigore dal 8 mar 1901
Nei Comuni ove risiedono più medici condotti, o liberi esercenti, i Consigli comunali, per la proposta dell'ufficiale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi, sia, o non, medico condotto, abbia fatto studi speciali e pratici di pubblica igiene.
In difetto di aspiranti forniti di questo titolo, il Prefetto potrà nominare per un anno, tra i medici residenti nel Comune, non esclusi i medici condotti, e su proposta del Consiglio comunale, un incaricato di disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-25