RegolamentoCapo V

Art. 25

In vigore dal 8 mar 1901
Nei Comuni ove risiedono più medici condotti, o liberi esercenti, i Consigli comunali, per la proposta dell'ufficiale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi, sia, o non, medico condotto, abbia fatto studi speciali e pratici di pubblica igiene. In difetto di aspiranti forniti di questo titolo, il Prefetto potrà nominare per un anno, tra i medici residenti nel Comune, non esclusi i medici condotti, e su proposta del Consiglio comunale, un incaricato di disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-25

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