Regolamento›Capo IV
Art. 20
In vigore dal 8 mar 1901
Il medico provinciale:
a) oltre le domande che può rivolgere in ogni tempo agli ufficiali sanitari comunali, cura che gli pervengano dagli ufficiali stessi regolarmente, a periodi fissi:
1° gli estratti dei certificati di morte con tutte le notizie che crederà opportune; i bollettini sanitari ordinari, secondo i moduli e le norme che saranno indicate dall'Ufficio sanitario del Ministero;
2° l'elenco delle trasgressioni della legge e dei regolamenti sanitari e le disposizioni prese dall'Autorità a questo riguardo;
3° la nota delle variazioni che si sono verificate nello stato igienico del Comune, i provvedimenti proposti od in via di esecuzione che riguardino la igiene e la sanità del Comune;
b) esercita, anche con ispezioni sopra luogo, la vigilanza commessagli dall' (comma B) della legge;
c) propone l'ordine del giorno pei lavori del Consiglio provinciale sanitario; istruisce ed accompagna con relazioni verbali o scritte, gli affari sui quali è chiesto il parere del Consiglio;
d) coordina i rilievi statistici e riassume i rapporti che gli pervengono dai sanitari comunali; e su questi dati redige, entro il mese di gennaio, la relazione dell'anno trascorso, indicando i provvedimenti presi, i lavori di risanamento compiuti e quelli reputati necessari pel miglioramento dello stato igienico e sanitario della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-20