Regolamento›Capo V
Art. 26
In vigore dal 8 mar 1901
La misura dell'indennità al posto di ufficiale sanitario sarà deliberata dal Consiglio comunale ed approvata nei modi di legge, sentito il Consiglio provinciale sanitario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-26