RegolamentoCapo V

Art. 30

In vigore dal 8 mar 1901
Danno luogo a revoca: 1° nuove mancanze dopo due sospensioni; 2° la trascuranza dei doveri d'ufficio la quale abbia occasionata la diffusione di malattie infettive o altro grave danno alla pubblica salute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-30

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