Regolamento›Capo V
Art. 30
In vigore dal 8 mar 1901
Danno luogo a revoca:
1° nuove mancanze dopo due sospensioni;
2° la trascuranza dei doveri d'ufficio la quale abbia occasionata la diffusione di malattie infettive o altro grave danno alla pubblica salute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-30